Ieri una sentenza del TAR Lazio è tornata a galla (la sentenza datava 18.07.2009) facendo molto scalpore tra i vari media e, conseguentemente in tutti gli ambienti.
La sentenza ha annullato le Ordinanze ministeriali emanate dall’allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione “a pieno titolo” agli scrutini da parte degli insegnanti di religione.
Cosa sta a significare?
Il Ministro (dell’allora governo Prodi) aveva emesso queste ordinanze per far sì che i crediti acquisiti durante l’ora di religione valessero per gli esami finali e che gli insegnanti di religione potessero partecipare agli scrutini. Quindi ora, praticamente, gli insegnanti di religione non possono partecipare agli scrutini e l’aver partecipato all’ora di religione non farà guadagnare crediti (uno, mi sembra sia) agli studenti.
Mons. Diego Coletti, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, ha dichiarato che si tratta di una decisione che danneggia la laicità ed è sintomo del "più bieco illuminismo che vuole la cancellazione di tutte le identità". Ha inoltre definito la sentenza particolarmente pretestuosa e ha riaffermato che l’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della conoscenza della cultura italiana, e in questo senso va inteso nel sistema scolastico italiano, non come percorso confessionale individuale. “Non si tratta di un insegnamento che va a sostenere scelte religiose individuali: ma di una componente importante di conoscenza della cultura di questo Paese, con buona pace degli irriducibili laicisti e purtroppo dobbiamo dire con buona pace anche dei nostri fratelli nella fede di altre confessioni cristiane". "Non conosco i giudici del Tar del Lazio, anche se questo tribunale amministrativo ha una sua lunga storia che molti conoscono. Caso mai ci sarà da chiedersi come mai la competenza su una questione così delicata venga data a un tribunale amministrativo regionale".
Chissà chi doveva avere questa competenza, forse la Sacra Rota? E dire che la giurisprudenza non è che accetti qualunque sentenza di qualunque giudice: basti ricordare la sentenza famosa del crocifisso all’Aquila (che lo faceva togliere dalla classe) che fu annullata in quanto il giudice ordinario non poteva decidere su una questione del genere.
Ora, dopo aver letto le opinioni della parte interessata, guardiamo da vicino le motivazioni della sentenza che viene ritenuta pretestuosa dal monsignore.
Il TAR afferma che “l’attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica”.
In pratica, gli studenti ebrei, quelli musulmani o quelli di qualunque altra religione (ed anche quelli atei, eh sì, possono esisterne anche tra gli studenti…), non potrebbero acquisire quel credito, in quanto non potrebbero essere liberi di frequentare l’ora della propria religione, visto che attualmente quella insegnata, generalmente, è la religione cattolica (non parliamo poi dell’ora di Etica Morale Pubblica eventualmente riservata agli atei).
Il TAR aggiunge anche che “sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico”.
Ovvero, un insegnamento religioso, che attiene alla sfera privata individuale, non può essere oggetto di valutazione finale dello studente.
Ancora, “In una società democratica certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell’insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un’implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali”.
Ovvero, come da spirito della legge, la scelta dell’ora di religione deve essere assolutamente libera e non dettata da eventuali previsioni di profitti.
Precisa inoltre che “lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell’assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto “noto”, non può conferire ad una determinata confessione una posizione “dominante” – e quindi una indiscriminata tutela ed un’evidentissima netta poziorità [= preferenza – ndA] – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno”.
Ovvero, la Costituzione già lo sancisce esplicitamente. Lo Stato non fa preferenze per alcuna religione. Cosa che avverrebbe mettendo la religione (cattolica) nella posizione di poter fare la differenza tra uno studente cattolico (o che frequenta l’ora di religione) ed uno ateo (o di altra religione) che non può frequentare l’ora che più gli aggrada. Infatti nel caso avessero lo stesso numero di crediti di ore “normali”, il credito di religione farebbe sopravanzare il cattolico.
Infine “qualsiasi religione- per sua natura – non è né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva né un’attività lavorativa, ma attiene all’essere più profondo della spiritualità dell’uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti”.
Un colpo al sentire religioso dei cittadini? Così lo sentono le gerarchie vaticane e molti parlamentari proni a queste: non meritano neanche di essere citati, sono sempre i soliti. Ma forse è un colpo all’egemonia della relgione cattolica che in uno stato laico dovrebbe essere pari alle altre ma di fatto non lo è, come si evince da questa sentenza e da moltissime altre situazioni. Ed infatti, pensate che il ricorso lo abbiano fatto una massa di atei laicisti?
Sì, certamente anche diverse associazioni laiche, ma tra i ricorrenti c’erano anche la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Federazione delle Chiese Pentecostali, l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, l’Alleanza Evangelica Italiana, la Tavola Valdese, il Comitato Insegnanti Evangelici Italiani (CIEI) e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
Capisco che per i cattolici queste religioni non sono nel giusto in quanto non professano la religione vera, ma la nostra Costituzione non fa differenze tra le diverse religioni, neanche nel numero dei credenti, e quindi mi pare chiaro che tutte le proteste delle gerarchie vaticane nascano da una perdita di predominanza nella società. Basta rileggere la dichiarazione del monsignore, adesso, dopo aver letto le motivazioni del TAR: una decisione che danneggia la laicità ed è sintomo del "più bieco illuminismo che vuole la cancellazione di tutte le identità".
Ben vengano queste decisioni, anche per i cattolici, quando diventeranno una minoranza e le invocheranno in nome della libertà di religione.
Nel prossimo post parleremo dell’ora di religione e di come funziona.
