Crocifissi e minareti (1)
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Tags: bambini e religione, Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, Costituzione, crocifisso, Laicità, religione
Dopo il referendum che ha deciso di non pemettere la costruzione di ulteriori minareti in Svizzera, la Chiesa in uno slancio di solidarietà ha condannato il no, deciso dagli svizzeri, comparandolo alla sentenza della Corte Europea sul crocifisso nelle nostre scuole, come se le due cose siano le facce della stessa intolleranza religiosa. Analizziamo un po’ più a fondo cosa è successo.
Cominciamo con il chiarire alcuni concetti riguardo alla laicità di uno Stato.
Uno Stato se non è confessionale (come poteva essere ad esempio lo Stato Pontificio, oppure com’è l’Arabia, o anche l’Iran), non deve decidere qual è la vera religione, checché siano le sue origini o tradizioni, ad esempio se in passato sia stato confessionale. Tra i fondamenti della Dichiarazione Universale dell’Uomo c’è la libertà di religione: Art. 2 "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,(…)". Questo articolo non è solo valido in attivo: “non deve essere perseguitato chi professa una religione”, anche in passivo: “io, Stato, non posso fare preferenze per una o l’altra religione” (tra l’altro questo concetto è espresso nella nostra Costituzione ed è stato ribadito da diverse sentenze della Corte Costituzionale). Quindi mi pare chiaro che non è compito dello Stato scegliere la religione migliore, ma quello di tutelare le coscienze dei suoi cittadini quando scelgono di professare una religione.
Concetti che sono stati faticosamente raggiunti dalla Rivoluzione Francese in poi (in Italia dall’Unità e poi, dopo l’intervallo del Fascismo, dal ‘48 in poi). La Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uuomo (d’ora in poi citata come CEDU), che in pratica richiama i concetti della dichiarazione universale, è stata sottoscritta anche dall’Italia ed infatti nella Corte Europea c’è anche il nostro rappresentate. Questa Corte è l’organo di controllo sulla osservanza di questa Convenzione.
Tutti si scaldano e parlano spesso a vanvera con prese di posizione a volte da far venire i capelli dritti, a cominciare dal ministro della difesa (vedi video alla fine del post).
Per questo forse è meglio fare un po’ di chiarezza. Perché c’è stata questa sentenza?
In principio ci fu un ricorso di una famiglia di Abano Terme che contestava la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai propri figli. Dopo aver ottenuto il rifiuto di rimuoverli da parte dei dirigenti scolastici ci furono vari ricorsi, al TAR, al Consiglio di Stato, che si conclusero alla Corte Costituzionale, che nel 2004 si pronunciò dicendo che siccome il crocifisso non era previsto per legge, ma solo da regolamenti, la Corte Suprema non poteva pronunciarsi.
Così la famiglia si rivolse alla CEDU.
Si appellò all’art.2 (Protocollo 1) della Convenzione: "Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".
In pratica, voglio che i miei figli vadano a scuola e questo non mi può essere rifiutato. Inoltre ho diritto che siano istruiti secondo le mie convinzioni religiose (o filosofiche).
Si appellò anche all’art.9 della Convenzione stessa: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2.La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".
In altre parole, voglio essere libero, e con me i miei figli, di professare la religione (o la non religione) che io desidero. Il fatto che lo Stato scelga di esporre il simbolo di una religione in una scuola, significa che lo Stato ha preferenze per una professione religiosa e quindi limita la libertà di chi voglia istruire i propri figli secondo una concezione religiosa o filosofica diversa dalla cattolica. E il fatto che il crocifisso abbia altre chiavi di lettura, non significa che abbia perso i suoi connotati religiosi che restano sempre fortissime. Quindi si può immaginare che un bambino che veda il crocifisso su un luogo pubblico, sia portato a pensare che lo Stato ha una propensione per una religione anziché per un’altra, cosa che, in una mente influenzabile come quella di un bambino, si può capire cosa comporti e come possa limitare la libertà di un genitore di educare un figlio secondo le proprie convinzioni filosofiche o religiose (diverse dalla cattolica).
In pratica il fatto che lo Stato esponga un simbolo anziché un altro è paragonabile ad una madre di famiglia che ha diversi figli ma tiene solo la foto di un figlio sul mobile. Evidentemente ha un atteggiamento di preferenza verso questo, che sia anche il più meritevole, e nonostante, per assurdo, abbia giurato di volere bene a tutti allo stesso modo (gli altrii figli, vedendo una cosa del genere come potrebbero sentirsi?). Ma si sa, l’essere umano ha i suoi difetti e potrebbe essere comprenisbile che una madre abbia preferenze per il figlio migliore, ma uno Stato non può avere questo difetto, specialmente quando lo dichiara nella sua legge fondamentale, la madre di tutte le leggi: la Costituzione. Parafrasando l’articolo costituzionale: Tutti i miei figli sono uguali, indipendentemente da come la pensino.
Oltre a ciò, c’è anche il fatto che non ci sono disposizioni che permettano all’insegnante di esporre simboli anche di altre religioni, e, in ogni caso, come fare per bambini atei o agnostici? Se vi suona male questa definizione per dei bambini leggete qui.
Insomma la CEDU giudicando che le suddette opinioni fossero fondate, ha accettato il ricorso dando ragione alla famiglia di Abano Terme.
In particolare la CEDU nel riportare tutti i passaggi giuridici dei fatti ha ricordato, tra le diverse pronunzie, che “La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo_8) stabilisce che l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra”, che tale “posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che per la Corte costituzionale ha natura «di principio supremo» e che caratterizza lo Stato in senso pluralista”.
Quindi nelle sue decisioni, richiamandosi all’art.2 del Protocollo (vedi sopra) e all’art.9 della Convenzione stessa (vedi sopra) afferma che “Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. (…) Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste. (…) queste considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente influenzabili.”
E alle obiezioni del Governo, quando afferma che il crocifisso è un simbolo che va oltre la religione, la CEDU risponde che “il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è tuttavia predominante”, che “la presenza del crocifisso nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici” e difatti anche la Chiesa Cattolica “attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale”. Pertanto “la presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica. Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che professano nessuna religione. Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose. (…) L’esposizione di uno o più simboli religiosi non possono giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né – come il governo sostiene – con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana“ quindi non si vede “come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’ una società democratica come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale". La CEDU addirittura amplia il suo giudizio fino a ritenre che "l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere”.
In pratica non dovrebbe esser esposto neanche in tutti gli altri uffici pubblici.
Per una lettura integrale della sentenza, qui.
Come si può capire da quanto sopra scritto non si tratta di una limitazione religiosa, ma di un allargamento di tale libertà anche ai non credenti o ai non cattolici. Si compari la legge sul fumo che “limitando” la libertà di fumare (nei locali frequentabili da tutti), in pratica, dà una libertà completa di non fumare a tutti i non fumatori. Senza, per questo, che si possa gridare ad una repressione di un diritto. Lo stesso per quanto riguarda il crocifisso: non viene repressa una libertà dei cattolici (si noti bene che si parla di cattolici e non di altre religioni cristiane, le quali concordano su questa decisione. Si veda al riguardo il commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2004 che pronunziava la propria incompetenza a decidere sul crocifisso, ma che dai media italiani veniva intepretata come una decisione a favore del crocifisso nelle scuole), ma viene allargata una libertà ai non cattolici o non credenti.
Naturalmente alla Chiesa cattolica non è andata giù questa decisione, probabilmente non vuole perdere questo privilegio in attesa di pretendere che un giorno venga esposto anche nelle scuole private ebraiche, o in quelle musulmane. In fondo si tratta di una tradizione nazionale facente parte delle nostre radici e le scuole ebraiche sono sul suolo nazionale…
Da notare che il governo si ricorda delle sentenze della CEDU quando più gli fa comodo: quando si condanna l’Italia per i processi troppo lunghi. Niente di male se fossero così sensibili da subito, lascia da pensare che se ne siano accorti solo dopo che il Presidente del Consiglio è diventato di nuovo processabile, mentre invece quando parla di libertà per tutti i cittadini ecco come le risponde
Nel prossimo post i minareti in Svizzera.
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dic 08 2009
